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Fisco: nell’UE nuove integrazioni su scambio delle informazioni

lentepubblica.it • 5 Gennaio 2016

ingengeria informaticaEntro il 31 dicembre 2016 tutti gli Stati aderenti all’Ue dovranno integrare le proprie legislazioni nazionali per conformarle alle norme comunitarie. Le nuove regole, introdotte da una direttiva emanata a fine 2015, entreranno in vigore il 1° gennaio 2017 quando tutti i membri avranno adottato e pubblicato le indispensabili disposizioni di adeguamento (legislative, regolamentari e amministrative). La direttiva rientra in una serie di iniziative volte a prevenire l’elusione delle imposte sul reddito delle società.

 

Novità in arrivo per i meccanismi di cooperazione amministrativa

 

Con la direttiva n. 2015/2376, firmata a nome dell’Ecofin dal presidente Pierre Gramegna, il quadro generale regolato dalla direttiva n. 2011/16/UE è stato riformato, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza dei ruling fiscali e l’accesso e il monitoraggio delle informazioni da parte di tutti gli Stati membri coinvolti. In pratica la direttiva punta a far divenire ordinario lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Questo strumento di cooperazione tra Paesi dell’Unione europea, pertanto, smette di essere facoltativo e si appresta a diventare il nuovo standard. Adesso la palla passa agli Stati membri, ai quali spetta il compito di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in esame. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2017.

 

L’anno zero dello scambio automatico

 

Le informazioni, che confluiranno in una nuova banca dati, riguardano i ruling fiscali preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.  Una volta costituita, la banca dati sarà accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione. Quest’ultima la utilizzerà per monitorare la corretta attuazione della direttiva. Grazie alle nuove regole qualsiasi Stato membro interessato potrà monitorare la situazione e valutare le eventuali ripercussioni sul proprio gettito fiscale derivanti da un ruling fiscale preventivo o da un accordo sui prezzi di trasferimento emanato da un altro Stato membro. In ogni caso, i Paesi dell’Unione potranno richiedere informazioni aggiuntive, laddove lo ritengano necessario. Per l’Ecofin la direttiva, frutto di un grosso sforzo di coordinamento tra tutte le istituzioni europee, risulta in linea con i lavori svolti in ambito Ocse in merito ai fenomeni di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (Beps, Base Erosion and Profit Shifting), che hanno ricevuto un recente imprimatur dai leader del G20 durante il vertice di Antalya dello scorso novembre.

 

Quali dati vengono messi in comune

 

Le informazioni che daranno vita alla nuova banca dati sono quelle relative ai ruling fiscali preventivi transfrontalieri (attraverso i quali le autorità fiscali garantiscono ai contribuenti attivi in ambiti transnazionali come verranno trattati alcuni aspetti della tassazione che li riguarda nel loro caso specifico) e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (attraverso i quali le autorità fiscali determinano le modalità, e altri dettagli rilevanti, dei prezzi applicabili a un trasferimento di beni o servizi tra imprese appartenenti allo stesso gruppo).
Un problema di non poco conto per gli operatori riguarda i periodi in cui potrebbero sorgere dubbi interpretativi per via delle potenziali sovrapposizioni tra vecchio e nuovo regime. La direttiva pertanto si preoccupa di chiarire proprio a quali ruling si applicherà il nuovo scambio automatico di informazioni.

 

Quando scatta il meccanismo di condivisione delle info

 

In generale, le nuove norme si applicheranno ai ruling emanati a partire dal primo gennaio 2017. Per i ruling emanati prima di questa data, invece, lo scambio automatico verrà effettuato al verificarsi di determinate condizioni. Nel caso in cui ruling e accordi preventivi di transferpricing siano emanati, modificati o rinnovati tra il primo gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, la comunicazione di default avverrà a condizione che i ruling e gli accordi siano ancora validi il primo gennaio 2014. Nel caso in cui ruling e accordi preventivi siano emanati, modificati o rinnovati tra il primo gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, la comunicazione automatica dovrà essere effettuata indipendentemente dal fatto che siano ancora validi. Gli Stati membri avranno però la possibilità (opzionale) di escludere dallo scambio di informazioni ruling e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati a favore di imprese appartenenti a un gruppo il cui fatturato netto annuo non superi i 40 milioni di euro. L’eccezione sarà possibile solo nel caso in cui questi ruling e accordi preventivi siano stati emanati, modificati o rinnovati prima del 1° aprile 2016, e non potrà comunque essere accordata nel caso di imprese che si occupano principalmente di attività finanziarie o di investimento.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Vito Rossi
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